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Regime sostitutivo per le nuove iniziative di lavoro autonomo e d’impresa (Art. 13 L. n. 388 del 23/12/2000)

L'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% e di una serie di semplificazioni contabili, a favore delle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa. La norma ha lo scopo di incentivare le persone fisiche ad intraprendere attività economiche, sostenendo lo sforzo dei primi anni, caratterizzati, normalmente, da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume di affari.

Soggetti ammessi
Le persone fisiche che iniziano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa dal 1 gennaio 2001 possono avvalersi del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 13 qui di seguito elencati.

Ambito soggettivo
Destinatari delle agevolazioni in argomento sono:
- le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico;
- le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del citato testo unico; in tal caso l'imposta sostitutiva e' dovuta dal titolare dell'impresa.
Non possono, pertanto, optare per il regime agevolato in questione:
- le società e le associazioni di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del TUIR.
Si precisa inoltre che il regime forfetario di determinazione dell'IVA e delle imposte sui redditi di cui all'art. 3, commi da 172 a 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è compatibile in quanto alternativo al regime agevolato in essere.

Ambito oggettivo
Le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 della Legge 388/2000 per accedere al nuovo regime sono le seguenti:
1. il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Il regime agevolato è infatti destinato ad incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Va sottolineato che la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività;
2. la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione ha carattere antielusivo, mirando ad evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggetto che abbia lavorato in qualità di dipendente in un'impresa di trasporti ed intraprenda l'attività in proprio utilizzando lo stesso mezzo e servendo la medesima clientela dell'impresa di origine. Allo stesso modo, la norma impedisce la costituzione di imprese individuali che in un contesto economico non modificato proseguono sostanzialmente precedenti attività di lavoro autonomo, anche nella veste di collaborazione coordinata e continuativa, e viceversa;
3. l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per l'attività professionale o artistica e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, di Euro 61.974,82 per le imprese esercenti altre attività;
4. nel caso di prosecuzione di attività d'impresa svolta da altro soggetto, a seguito - ad esempio - di cessione o successione nell'azienda, l'ammontare dei ricavi dal medesimo realizzati nel precedente periodo d'imposta non deve superare il limite di Euro 30.987,41 per le imprese esercenti prestazioni di servizi o di Euro 61.974,82 per le imprese che esercitino altre attività. Sia questa condizione che quella precedente circoscrivono l'ambito del beneficio alle iniziative economicamente più deboli;
5. siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.

Agevolazioni fiscali
Sul reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP.

Esonero dagli adempimenti contabili
I contribuenti che si avvalgono del regime agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
b) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100;
c) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
d) versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Principali obblighi contabili

Restano i seguenti obblighi:
a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (l'articolo citato dispone la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta);
b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
c) presentazione delle dichiarazioni annuali;
d) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto, sul quale non sono dovuti interessi;

e) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
f) versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
g) tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (libro matricola e gli altri libri imposti dalla legislazione sulla lavoro).

Durata del regime agevolato
Ai sensi del comma 1, il regime agevolato si applica al periodo d'imposta d'inizio dell'attività e ai due successivi.

Comunicazioni relative al regime agevolato
I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633,. La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, dandone comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo stesso modello impiegato per la comunicazione dell'opzione.

Ritenuta d’acconto
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Le fatture emesse devono inoltre riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto.

Decadenza dall’agevolazione
Ai soggetti che si avvalgono del regime agevolato di cui all'articolo 13 della Legge 388/2000, ai fini accertativi si applicano le norme inerenti gli studi di settore. Pertanto, nel caso in cui nei periodi d'imposta successivi al primo il risultato degli studi di settore sia superiore al limite dei compensi indicati dall'articolo 13 si decade dall'agevolazione.
Il comma 3, nel disciplinare le cause di decadenza dall'agevolazione durante il triennio di attività, dispone che il regime cessa di avere efficacia:
- dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dal comma 2, lett. c) in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481,12 per l'attività professionale o artistica, Euro 46.481,12 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, Euro 92.962,24 per le imprese esercenti altre attività);
- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.

Accertamento riscossione sanzioni e contenzioso
Il comma 8, nel chiarire che anche all'imposta sostitutiva si applicano le norme in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso previste per le imposte sui redditi, dispone che il soggetto che fruisce dell'imposta sostitutiva senza averne titolo è assoggettabile alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997 in materia di infedele dichiarazione.

 

TABELLA DI CONFRONTO TRA I REGIMI CONTABILI

 

Regime nuove iniziative produttive

Regime dei contribuenti minimi

Regime ordinario

Volume d'affari per accesso

<30.987,41

<30.000,00

>30.000,00 o opzione

Adempimenti contabili

NO

NO

SI

Versamenti IVA

Annuale

NO

Trimestrale / Mensile

Versamenti imposte

Annuale

Annuale

Saldi / Acconti

Regime IVA

SI

NO

SI

Aliquota Irpef/Imp sostitutiva

10%

20%

Scaglioni (23%, 27%, 38%, 41%, 43%)

Studi di settore

SI

NO

SI

Ritenuta d'acconto

NO

SI

SI

 

A cura di STUDIO ANASTASI
Dott. Livio ANASTASI
Dott. Rossella GALLI