Last updateMar, 23 Lug 2013 2pm

Back Sei qui: Home Rubriche Fiscale e tributaria La PEC diventa obbligatoria

Dal 29 novembre 2011 scatta l'obbligo – previsto dall'articolo 16, comma 6 del Dl 185/2008 – per tutte le società iscritte nel Registro imprese (società di persone e di capitali) di dotarsi della propria casella di Pec e di iscriverla nel registro senza oneri di diritti e bollo. Le società, diversamente dai professionisti, rischiano grosso nel mancato rispetto del termine: il codice civile prevede infatti la sanzione per omesso deposito nel termine (tre anni, a decorrere dal 28 novembre 2008), con una sanzione da 206 a 2.065 euro per ogni società.

E la sanzione potrebbe scattare anche se si fa scadere la Pec. A regolare l'obbligo di tenuta e di "manutenzione" nel tempo della Pec per le società, dovrebbe arrivare una nuova norma, da inserire nel decreto sviluppo, atteso in Consiglio dei ministri nella seconda metà di ottobre.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO

Non solo intimazione al pagamento di quanto richiesto, ma anche nuove indicazioni sulla definizione a rate dell'accertamento, che non richiede più alcuna garanzia, e dettagli sulla presentazione del ricorso anche ai fini dell'assolvimento del contributo unificato. Sono queste alcune delle novità contenute negli avvisi che con il debutto dell'accertamento esecutivo subiscono un vero e proprio restyling. I nuovi provvedimenti impositivi danno evidenza oltre che delle nuove regole, in vigore dal 1° ottobre sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento, anche delle modifiche intervenute nell'ultimo periodo sulla definizione rateale, sull'impugnazione dell'atto e sulla riscossione provvisoria in pendenza di ricorso. Che si tratti di un accertamento esecutivo e non di un atto cui segue l'iscrizione a ruolo, lo si comprende nel secondo foglio del nuovo provvedimento. Dopo la comunicazione delle imposte rettificate,

viene evidenziato che: a) l'atto ha valore di intimazione ad adempiere entro il termine per presentare ricorso, b) dopo questo periodo diventa esecutivo, c) trascorsi ulteriori 30 giorni la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza preventiva notifica della cartella. Il tutto, poi, viene meglio esplicitato nella parte avvertenze, già presente nei "vecchi" atti, ma che ora è completamente rivisitata, anche in conseguenza delle altre modifiche normative che non rilevano ai fini dell'esecutività del provvedimento. Le nuove avvertenze forniscono ovviamente una serie di indicazioni (aggi, interessi di mora, eccetera) che, in passato, venivano riportate sulla cartella e non sull'accertamento.

 

Società in perdita sotto esame

Società in perdita "sistemica" al centro del lavoro dell'agenzia delle Entrate, chiamata in questi giorni a definire il perimetro nel quale applicare la stretta dettata dal decreto di Ferragosto. A dire il vero, sono diversi i problemi applicativi che i tecnici dell'amministrazione finanziaria stanno mettendo a fuoco con l'obiettivo di rendere quanto prima efficaci le misure contenute nei provvedimenti di questa estate per la correzione dei conti pubblici. Presto sarà diffusa una prima circolare interpretativa per dissipare (si spera) i dubbi sorti tra gli operatori.

Il tema delle società in perdita è uno dei più complessi da affrontare, soprattutto perchè si intreccia inevitabilmente con la crisi economica che ha messo alle corde moltissime imprese italiane. La necessità di stanare i furbi per combattere conclamati fenomeni di evasione – come emerso anche due giorni fa nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine di Bari dei dottori commercialisti e partecipato da più di mille iscritti – perciò verrà contemperata con l'esigenza di tener conto del perdurare della recessione iniziata nel corso del 2008.

 

INDAGINI FINANZIARIE - Prove anche sui conti dei parenti

L'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente a seguito di indagini finanziarie scatta anche nei confronti dei conti intestati ai parenti, se questi secondo l'amministrazione sono riferibili al contribuente stesso. Dovrà quindi essere quest'ultimo a giustificare le movimentazioni dei parenti e non l'ufficio a provare che tali movimenti rivelano operazioni in evasione di imposta. È quanto prevede la sentenza 20449 della Corte di cassazione, depositata ieri, che assume particolare importanza anche per le nuove metodologie ispettive che in futuro porrà in essere l'amministrazione con riferimento alle informazioni che acquisirà dagli intermediari finanziari in base alla legge 148/2011.

In concomitanza di una verifica fiscale svolta dalla Gdf a una Sas, venivano effettuate indagini finanziarie sui conti dei soci e dei parenti ritenuti dalla polizia tributaria utilizzati dalla società per eseguire le proprie operazioni in quanto essa non disponeva di alcun conto ufficialmente intestato. Poiché non venivano fornite ai verificatori idonee giustificazioni sulle movimentazioni, erano accertati maggiori ricavi in capo alla società.

La Corte ha sostanzialmente, condiviso l'assunto dell'amministrazione confermando un orientamento già espresso in base al quale le movimentazioni bancarie su conti formalmente intestati a terzi, ma strettamente collegati al contribuente sottoposto al controllo (nello specifico, una Sas), fanno comunque scattare la prova presuntiva a carico di quest'ultimo.

 

BENI INTESTATI A SOCIETÀ

Immobili, auto e navi (ma anche aerei) in cima ai controlli sistematici che partiranno da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle società intestatarie di beni e che sulla base della Manovra di Ferragosto saranno tenute a comunicare il fatto che questi beni vengano o meno utilizzati dai soci.

Mentre prepara il provvedimento previsto dalla manovra per la comunicazione dell'uso da parte dei soci di beni aziendali, l'Agenzia delle Entrate già pensa ai controlli sui soggetti obbligati alla comunicazione.

A spiegare la strategia sulle verifiche - previsti dalla manovra - è Luigi Magistro, Direttore Accertamento dell'Agenzia.

«Stiamo pensando - afferma Magistro - a una comunicazione specifica per questo tipo di informazioni da fornire su queste società e daremo corso ai controlli previsti dalla manovra sulle società tenute a questa comunicazione».

Una comunicazione ad hoc, quindi, senza rinvii a Unico che le società dovranno spedire all'Agenzia, pena le sanzioni previste dalla manovra.

L'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138 del 2011 (nel testo convertito in legge) prevede che per l'omissione della comunicazione, o per la sua trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione

amministrativa pari al 30 per cento della differenza tra valore di mercato e somma pagata dai soci.

 

 

A cura di:

Studio Commerciale e del Lavoro

Dott. Livio Anastasi

Via Due Giugno n. 25

00019 Tivoli (Roma)

Telefono e Fax  0774 381805

 

 

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