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Il tempo passa.. e la multa?


Forse non tutti sanno che…alcune volte contro le multe stradali è possibile fare un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace…è spesso solo questione di tempi. - Se ad esempio il verbale di accertamento dell'infrazione viene recapitato a casa dopo 150 giorni dall'accertamento stesso si può fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace poiché il verbale è andato in prescrizione. In questo caso è necessario conservare la busta recapitata con la data di notifica. - A volte invece capita che l'automobilista abbia già fatto ricorso al Prefetto e quest'ultimo l'abbia rigettato inviando un'ingiunzione di pagamento con data di oltre 210 giorni successiva a quella della ricezione del ricorso. Anche in questo caso si può fare ricorso al Giudice di Pace poiché l'ingiunzione è andata in prescrizione. La data che rileva è quella riportata sull'ingiunzione. - In alcuni casi si verifica che un'automobilista che abbia tempestivamente effettuato il cambio di residenza sulla patente e sul libretto di circolazione si veda recapitare dopo 150 giorni dall'infrazione il verbale di accertamento. Può infatti verificarsi che il verbale sia stato inviato nei termini alla vecchia residenza dell'automobilista tornando però al mittente con la dizione "destinatario trasferito". Anche questo è un buon motivo per fare un ricorso per prescrizione. - Un'ulteriore ipotesi si verifica se un automobilista non paga una contravvenzione e riceve una cartella esattoriale dopo cinque anni e quattro mesi dalla notifica del verbale; infatti il malcapitato può fare ricorso al Giudice di Pace perché la cartella è andata in prescrizione. - Se ad esempio un automobilista si vede recapitare una cartella esattoriale nei termini ma non ha mai ricevuto un verbale di accertamento d'infrazione, il medesimo, a meno che il Comando dei Vigili Urbani non sia in possesso della ricevuta della raccomandata di spedizione del verbale, che l'indirizzo sia corretto, che la mancata notifica sia stata eseguita entro i 150 giorni dall'infrazione e che la mancata notifica sia stata seguita da ulteriore raccomandata (quest'ultima eventualità a partire dall'ottobre 1998), può fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

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